L’articolo 193 del codice della strada abbreviato in Art 193 cds, specifica che tutti i veicoli a motore senza guida su rotaie hanno l’obbligo della copertura assicurativa.
Purtroppo gli automobilisti italiani che guidano un mezzo senza copertura assicurativa o con una polizza falsa, sono sempre di più. I motivi posso essere molteplici: premio assicurativo troppo alto, crisi economica o semplicemente cattiva abitudine. Fatto sta che la guida senza assicurazione è molto rischiosa, infatti, in caso di danni provocati a cose o a persone a pagare di tasca propria sarà il conducente.
Vediamo nel dettaglio cosa comporta la guida senza assicurazione e quali sono le sanzioni previste dall’Articolo 193 del codice della strada.
Art 193 cds: cosa succede in caso d’incidente senza copertura assicurativa
L’automobilista che circolando senza copertura assicurativa causa un incidente è tenuto a pagare i danni causati a cose o persone. Nel caso in cui il soggetto non è in grado di sostenere le spese per mancanza di mezzi economici, il danneggiato può rivolgersi alla CONSAP e richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per avere un risarcimento completo.
Art 193 cds: sanzioni
L’articolo 193 del codice della strada per chi non dispone della copertura assicurativa prevede sanzioni amministrative che vanno dai 779 Euro a 3.119 Euro.
La sanzione viene ridotta di un quarto nel caso in cui venga rinnovata l’assicurazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza, oppure se il proprietario decida di demolire il veicolo entro 30 giorni dalla sanzione.
L’Art 193 cds, oltre alla sanzione amministrativa prevede anche il sequestro del veicolo, che verrà restituito dopo il pagamento della sanzione.
Art 193 cds: assicurazione falsa
Se si viene sorpresi con un’assicurazione falsa, è prevista la sospensione della patente per un anno, più le sanzioni prevista dall’articolo 193 del codice della strada e dall’articolo 485 del codice penale.