Impignorabilità polizza vita

Le assicurazioni vita indipendentemente dal tipo di polizza: caso vita, caso morto o mista, sono impignorabili e non sequestrabili. Quindi si ha la certezza che il proprio capitale è tutelato e non attaccabile da eventuali creditori.

Impignorabilità polizza vita e insequestrabilità polizza vita, significa che le somme derivanti dalla polizza, che la compagnia assicurativa deve al contraente o al suo beneficiario, non sono soggette ad azioni esecutive o cautelari.

Impignorabilità polizza vita in caso di responsabilità penale

In caso di responsabilità penale, sia l’impignorabilità della polizza vita sia l’insequestrabilità della polizza vita, vengono a mancare, ed è quindi possibile il sequestro preventivo della polizza, questo succede anche in caso di evasione fiscale.

Impignorabilità polizza vita in caso di fallimento

Anche in caso di fallimento vige la regola dell’impignorabilità della polizza vita, ma decade nel caso di revocatoria fallimentare per gli atti eseguiti dal fallimento l’anno precedente la sua bancarotta.

In questo caso tutta la somma versata dalla compagnia assicurativa, rientra nei beni che appartengono al fallimento.

Questo significa che anche in caso di fallimento persiste l’impignorabilità della polizza vita, ma decade nel caso in cui la polizza è stata sottoscritta versando il premio in un’unica soluzione e al momento della stipula dell’assicurazione, il contraente risultava già debitore nei confronti di una banca o di un ente finanziario, anche se ancora non aveva dichiarato fallimento.

Impignorabilità polizza vita ultima modifica: 2017-10-03T15:48:24+00:00 da admin
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